È consigliabile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (MAP) oppure le ore di lavoro di pubblica utilità (LPU)
Guida in stato di ebbrezza
Il reato di guida in stato di ebbrezza è previsto e disciplinato dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche). Esso si perfeziona quando il soggetto agente viene sorpreso alla guida di un veicolo presentando un tasso alcolemico superiore al tasso-soglia previsto dal ridetto Codice, pari a 0,8 g/l.
Il tasso compreso fra 0,5 e 0,8 non costituisce reato ma comporta una sanzione amministrativa.
Gli accertamenti vengono effettuati solitamente durante i controlli di polizia, utilizzando un apposito apparecchio denominato etilometro. A seconda del tasso alcolemico rilevato, vengono applicate sanzioni diverse riassunte come segue:
- tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa che ammonta da un minimo di euro 532,00 ad un massimo di euro 2.127,00 oltre alla sospensione della patente da tre a sei mesi.
- tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: la sanzione irrogata è sia penale che amministrativa. La sanzione penale consiste nell’ammenda da un minimo di euro 800,00 ad un massimo di euro 3.200,00 e nell’arresto fino a sei mesi. La sanzione amministrativa consiste nella sospensione della patente da sei mesi a un anno.
- tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: la sanzione è sia penale che amministrativa. Quella penale consiste nell’ammenda da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 6.000,00 e nell’arresto da sei mesi a un anno. La sanzione amministrativa è rappresentata dalla sospensione della patente da uno a due anni con sequestro preventivo del veicolo e sua confisca.