Ingiunzione di pagamento europea

È applicabile (come l’ingiunzione classica di diritto italiano) ai crediti certi, liquidi, esigibili nei settori del diritto civile

L’ingiunzione di pagamento europea (anche detta decreto ingiuntivo europeo) è un istituto entrato in vigore nei Paesi dell’Unione Europea con il Regolamento (CE) 1896/2006.

La procedura in esame opera nelle controversie transfrontaliere (cioè nel caso in cui almeno una delle parti abbia la propria sede, il proprio domicilio o residenza in uno degli stati membri dell’Unione Europea diverso da quello del giudice adito) e consente al creditore di ricorrere al procedimento europeo in alternativa alle più articolate procedure nazionali.

La principale caratteristica del procedimento d’ingiunzione europea è la sua “snellezza”. Le sue fasi, infatti, sono nettamente prestabilite ed i relativi atti vengono redatti mediante l’utilizzo di modelli uguali per tutti gli Stati Membri. Quanto sopra fa sì che l’ingiunzione di pagamento europea venga riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati Membri (ad oggi, tranne che in Danimarca) senza bisogno di una dichiarazione ulteriore che ne riconosca la forza esecutiva all’estero.

Essa è applicabile (come l’ingiunzione classica di diritto italiano) ai crediti certi, liquidi, esigibili e non contestati nei settori del diritto civile e commerciale.
Sono, in ogni caso, escluse le controversie che riguardano: l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, fallimentare, i concordati e le procedure similari, il regime patrimoniale dei coniugi, i testamenti e le successioni, nonché il settore della sicurezza sociale. Sono sempre esclusi, inoltre, i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito o ancora, se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Un’ulteriore vantaggio rispetto alle procedure nazionali è rappresentato dalla circostanza per cui il creditore ricorrente non deve depositare, con il ricorso, nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc…). E’ onere del ricorrente fornire una mera “descrizione delle prove a sostegno della domanda”, dichiarando di “fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere” e riconoscendo che “dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”.
Inoltre, il ricorrente non è tenuto a comparire in Tribunale.

Il ricorso viene redatto in italiano. Al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo europeo, per poter procedere alla notifica nello Stato del debitore, è necessario tradurre ed asseverare gli atti. Tale servizio viene fornito direttamente dal Studio per quanto riguarda le principali lingue dell’Unione. Negli altri casi, lo Studio si appoggia a fidati e competenti traduttori. Le notificazioni ai debitori avvengono principalmente a mezzo del servizio postale, tramite Ufficiali Giudiziari. Lo Studio si è più volte occupato, con successo, di esperire tale procedura per grandi società che operano a livello internazionale, ottenendo i titoli esecutivi necessari per procedere con l’esecuzione forzata all’estero.

Il debitore, al perfezionarsi della notifica, può decidere di pagare l’importo indicato nell’ingiunzione oppure fare opposizione contro il decreto europeo. In tal caso, la vertenza può, a scelta del ricorrente:

  • essere riassunta nanti gli organi giurisdizionali competenti, per essere trattata in base al diritto nazionale
  • essere trattata nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità
  • interrompersi

I costi fissi della procedura di ingiunzione di pagamento europea sono gli stessi previsti per l’emissione dei decreti ingiuntivi validi sul territorio nazionale. Pertanto, sono sempre dovuti il Contributo Unificato (il cui ammontare varia a seconda del valore della controversia) ed i diritti di cancelleria (abitualmente una marca da bollo da 27,00 €).