Multe e cartelle esattoriali

Multe e cartelle esattoriali

Lo Studio ha un’elevata competenza nella predisposizione dei ricorsi contro le cartelle esattoriali (ex Equitalia), nonché nei ricorsi contro le multe per infrazioni al Codice della Strada.

Viene offerta una consulenza preliminare al fine di valutare se gli accertamenti sopra descritti siano illegittimi, se vi siano notifiche erronee, se gli atti contengano crediti prescritti, interessi e/o sanzioni applicate oltre i limiti di legge Nel caso, lo Studio assiste i propri clienti nei vari giudizi di opposizione dinnanzi le competenti autorità giudiziarie (Giudice di Pace, Tribunale, Commissione Tributaria).

I termini per il ricorso, così come alacompetenza, variano a seconda del tributo in oggetto e del tipo di eccezione che si intende sollevare

I possibili vizi in una cartella di pagamento

I vizi che, generalmente, riguardano la cartella di pagamento possono essere di merito, ossia, insussistenza parziale o totale del tributo oggetto della pretesa di pagamento o di forma, ossia, mancato rispetto ed applicazione delle regole e delle procedure imposte dalla legge in materia di riscossione.

Questi ultimi, solitamente, riguardano: la notifica dell’atto – la mancata motivazione dell’atto – la mancata indicazione o sottoscrizione del responsabile del procedimento – i termini di decadenza e di prescrizione – applicazione di interessi oltre soglia – mancata notificazione degli atti prodromici ovvero degli atti antecedenti alla notifica della cartella stessa.

Studio Legale Roncallo

I vizi formali di una cartella esattoriale possono essere molteplici. In particolare, lo Studio verifica preventivamente la presenza dei seguenti vizi formali:

  • difetto di notifica;
  • mancata indicazione del responsabile del procedimento e/o mancata sottoscrizione della cartella;
  • prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione;
  • omessa notifica degli atti presupposti;
  • mancato invio del c.d. avviso bonario;
  • illegittima applicazione delle maggiorazioni da ritardato pagamento;
  • applicazione di tassi usurari;
  • verifica tassi sui piani di rateizzazione;
  • verifica legittimità del fermo amministrativo;
  • verifica legittimità iscrizione ipotecaria;
  • verifica legittimità pignoramenti e/o procedure esecutive

La cartella esattoriale, solitamente, viene notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata A.R.

L’iter di notificazione viene espressamente disciplinato dalla legge per cui, in difetto di specifici requisiti, la cartella può essere dichiarata nulla e/o inesistente.

Tutti gli atti tributari, inoltre, debbano essere adeguatamente motivati e tra questi, sicuramente, va annoverata anche la cartella di pagamento. In difetto di adeguata motivazione l’atto tributario è impugnabile dinanzi la competente autorità giudiziaria.

Altro possibile vizio di forma riguarda la mancata indicazione del responsabile del procedimento.  La presenza di tale vizio può comportare la nullità dell’atto.

Termine di decadenza è il tempo massimo entro cui l’Agenzia dell’Entrate Riscossione deve notificare la cartella esattoriale al contribuente.

Termine di prescrizione è il tempo massimo entro cui, una volta notificata correttamente la cartella di pagamento l’Agenzia dell’Entrate Riscossione deve attivarsi per riscuotere “esecutivamente” il proprio credito attraverso mezzi quali, ad esempio, il pignoramento, il fermo amministrativo o l’ipoteca.

Studio Legale Roncallo

I termini di decadenza e quelli di prescrizione variano a seconda del tipo di imposta iscritta a ruolo ed alla diversa tipologia di debito.

Altro vizio che può comportare l’illegittimità e/o la nullità del pignoramento riguarda la mancata notifica della cartella esattoriale.

In ogni caso è fatto obbligo, al Concessionario (ex Equitalia), a seguito della contestazione del contribuente in merito alla mancata notifica della presupposta cartella di pagamento produrre, in giudizio, gli atti a sostegno dell’avvenuta consegna (in originale).

Rateizzazione di una cartella esattoriale

Nel caso in cui la cartella non contenga vizi formali e non sia, quindi, possibile impugnarla è comunque consentito presentare un’istanza per la sua rateizzazione.