Successioni

infatti nonché ulteriore per non parlare di non solo (questo), ma anche (che) anche in alternativa allo stesso modo per di più d’altra parte inoltre ad esempio per lo stesso motivo difatti come soprattutto ugualmente e cioè per esempio a dire il vero considerando tuttavia mentre nonostante d’altra parte però in ogni caso al contrario ad ogni modo anche se sebbene anziché essendo solo se perché al fine che in considerazione che a condizione che in quanto così che visto che affinché quindi in modo da perciò cosi da quando in tal modo poi a causa di ciò se purché nel caso per questa ragione al fine di altrimenti salvo che per paura che alla fine per riassumere inizialmente finalmente come è stato detto prima di tutto per iniziare all’inizio per tornare al punto brevemente successivamente in precedenza comunque in tutto infine in ogni modo nel complesso come è noto come è stato detto in precedenza dopodiché in conclusione ricapitolando in breve come ho detto

infatti nonché ulteriore per non parlare di non solo (questo), ma anche (che) anche in alternativa allo stesso modo per di più d’altra parte inoltre ad esempio per lo stesso motivo difatti come soprattutto ugualmente e cioè per esempio a dire il vero considerando tuttavia mentre nonostante d’altra parte però in ogni caso al contrario ad ogni modo anche se sebbene anziché essendo solo se perché al fine che in considerazione che a condizione che in quanto così che visto che affinché quindi in modo da perciò cosi da quando in tal modo poi a causa di ciò se purché nel caso per questa ragione al fine di altrimenti salvo che per paura che alla fine per riassumere inizialmente finalmente come è stato detto prima di tutto per iniziare all’inizio per tornare al punto brevemente successivamente in precedenza comunque in tutto infine in ogni modo nel complesso come è noto come è stato detto in precedenza dopodiché in conclusione ricapitolando in breve come ho detto

In materia di testamento biologico, lo Studio si occupa delle scritture private contenenti le disposizioni anticipate di trattamento

Testamento

Lo Studio Legale offre alla propria clientela assistenza e consulenza nella redazione del testamento olografo, con competenza, esperienza e professionalità.

L’avvocato grazie alle conoscenze giuridiche permette di prevenire successive impugnazioni legate alle problematiche connesse all’istituzione di legati, donazioni, quote di legittimità, invalidità, divisioni che possono compromettere e, spesso, inficiare irrimediabilmente le ultime volontà del testatore.

Chi intende redigere un testamento dovrebbe sempre rivolgersi ad un professionista (ad es. notaio o avvocato) prima di predisporre il documento contenente le proprie ultime volontà onde evitare possibili impugnazioni da parte degli eventuali eredi. Per la stesura dell’atto risulta, oltremodo, opportuna la collaborazione con il commercialista della persona che dispone le proprie ultime volontà.

Rinuncia all’eredità

La rinuncia è la dichiarazione espressa resa dai chiamati all’eredità di non volere acquisire le rispettive quote dei beni appartenenti al defunto. E’ un diritto che spetta a tutti i chiamati all’eredità e va fatta dopo l’apertura della successione.

Quando si accetta l’eredità viene devoluto, pro quota, non soltanto l’attivo del patrimonio, ma vengono trasmesse anche tutte le passività, cioè i debiti. Si ereditano, quindi, anche le passività del de cuius. Non è possibile, infatti, fare un’accettazione parziale dell’eredità e decidere di accettare solamente somme e/o beni e rifiutare i debiti.

Pertanto, prima di accettare, i “chiamati” devono verificare quali sono le effettive sostanze del defunto. Se risulta che i debiti superano i crediti, allora, conviene rinunciare all’eredità.

 

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La rinuncia all’eredità può essere fatta:

  • con una dichiarazione ricevuta da un Notaio che può essere scelto su tutto il territorio dello Stato;
  • con una dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione). Il luogo in cui si apre la successione corrisponde all’ultimo domicilio del defunto. La rinuncia viene inserita nel Registro delle successioni conservato in Tribunale.

La rinuncia va fatta dopo l’apertura della successione ma prima della presentazione della denuncia e prima della divisione dell’eredità.

Non è possibile rinunciare all’eredità con una scrittura privata autenticata. Lo ha ribadito più volte la Corte di Cassazione secondo cui la rinuncia fatta con scrittura autenticata è contraria alla disciplina del codice civile, potendo essere fatta solamente con formule solenni (cfr. Cass. sentenza n. 13590/2016).

La rinuncia all’eredità non può contenere, a pena di nullità:

  • alcuna condizione (non si può condizionare la rinuncia ad un determinato evento);
  • alcun termine (non può essere sottoposta ad alcun termine);
  • alcuna limitazione (non si può rinunciare ad una parte soltanto del patrimonio del defunto, ma deve riguardare l’intera eredità).

Per la rinuncia all’eredità resa davanti al Tribunale sono previsti i seguenti costi:

  • € 16,00 per marca da bollo per la redazione dell’atto;
  • tassa per la registrazione dell’atto pari a circa € 200,00 da pagare con modello F23 subito dopo la redazione della dichiarazione;
  • ulteriori costi per marche da bollo o diritti di cancelleria per eventuale rilascio copie autentiche della dichiarazione.

 

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Testamento Biologico

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge numero 219 del 2017 che disciplina le Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” e che introduce nel nostro ordinamento il c.d. testamento biologico, in base alla quale nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza di consenso libero ed informato della persona interessata.

Come reca il titolo della normativa, essa prevede le figure del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento.

Nella prima, s’incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, che insieme generano, tra i due soggetti, un rapporto di cura e fiducia (Art. 1 c.2 l. 219/2017).

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), invece, costituiscono lo strumento con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura ed eventuale incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e prestare il consenso (o il rifiuto) rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (Art. 4 c.1 l. 219/2017).

Nell’atto con cui vengono redatte le Disposizioni (simile ad un vero e proprio testamento), viene indicata anche la persona di fiducia, detta “fiduciario”, che farà le veci dell’interessato e lo rappresenterà nelle relazioni con il personale medico.

Il sanitario sarà tenuto a rispettare scrupolosamente le Disposizioni oppure a disattenderle, in accordo con il fiduciario, qualora esse risultino palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione clinica del disponente.

 

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La legge stabilisce che le DAT devono essere redatte con le seguenti modalità:

  • per atto pubblico

Aggiungi qui il testo dell'intestazione

 

  • per scrittura privata autenticata
  • per scrittura privata consegnata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo. Ogni Comune ha, pertanto, creato un apposito registro in cui vengono annotati tutti i “biotestamenti” ricevuti.

Il disponente ha, in ogni caso, il diritto di revocare il consenso informato prestato attraverso le DAT in qualsiasi momento.

Il nuovo istituto del testamento biologico trova il proprio fondamento costituzionale nell’Art. 32, il quale dispone: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Inoltre, nell’ambito del diritto sovranazionale, l’Italia ha aderito alla Convenzione di Oviedo del 1997 (Convenzione sui diritti umani e la biomedicina), recepita con la Legge 28 marzo 2001, n. 145 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 Aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani”). In particolare, rileva l’Articolo 9 di tale Convenzione, in base al quale “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.

Lo Studio si occupa di redigere le scritture private contenenti le DAT.