Maltrattamenti in famiglia

infatti nonché ulteriore per non parlare di non solo (questo), ma anche (che) anche in alternativa allo stesso modo per di più d’altra parte inoltre ad esempio per lo stesso motivo difatti come soprattutto ugualmente e cioè per esempio a dire il vero considerando tuttavia mentre nonostante d’altra parte però in ogni caso al contrario ad ogni modo anche se sebbene anziché essendo solo se perché al fine che in considerazione che a condizione che in quanto così che visto che affinché quindi in modo da perciò cosi da quando in tal modo poi a causa di ciò se purché nel caso per questa ragione al fine di altrimenti salvo che per paura che alla fine per riassumere inizialmente finalmente come è stato detto prima di tutto per iniziare all’inizio per tornare al punto brevemente successivamente in precedenza comunque in tutto infine in ogni modo nel complesso come è noto come è stato detto in precedenza dopodiché in conclusione ricapitolando in breve come ho detto

Il Giudice può disporre l’intervento dei Servizi Sociali ed il pagamento di un assegno in favore delle persone conviventi

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamento in famiglia è disciplinato dall’art. 572 c.p. e prevede, in caso di condanna, la reclusione da uno a cinque anni per “chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore di anni quattordici, o persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte (in tale ultimo caso si parla anche di mobbing). La pena è aggravata se del fatto derivano lesioni personali gravi, gravissime o la morte con una pena che può arrivare anche sino a venti anni di reclusione”.

Contro gli abusi familiari, ovvero quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale e/o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, l’art. 342 bis del c.c. prevede che, su istanza di parte, il Giudice possa emanare degli ordini di protezione. Gli ordini di protezione possono consistere in ordini rivolti alla persona che ha serbato la condotta pregiudizievole di cessare la condotta stessa, disponendo l’allontanamento dalla casa familiare e prescrivendo altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dall’istante, in particolare, al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. Ove occorra, il Giudice può anche disporre l’intervento dei Servizi Sociali ed il pagamento periodico di un assegno in favore delle persone conviventi che, per effetto dell’ordine di protezione, rimangano privi di mezzi adeguati prescrivendo, se del caso, che la somma si versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Le persone vittime di violenza sessuale, di atti persecutori (stalking), di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di reati commessi ai danni di minori, sono ammesse al Gratuito Patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (pari ad un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore € 11.528,41 – somma periodicamente aggiornata – previsti per il Gratuito Patrocinio ordinario).