Stalking

infatti nonché ulteriore per non parlare di non solo (questo), ma anche (che) anche in alternativa allo stesso modo per di più d’altra parte inoltre ad esempio per lo stesso motivo difatti come soprattutto ugualmente e cioè per esempio a dire il vero considerando tuttavia mentre nonostante d’altra parte però in ogni caso al contrario ad ogni modo anche se sebbene anziché essendo solo se perché al fine che in considerazione che a condizione che in quanto così che visto che affinché quindi in modo da perciò cosi da quando in tal modo poi a causa di ciò se purché nel caso per questa ragione al fine di altrimenti salvo che per paura che alla fine per riassumere inizialmente finalmente come è stato detto prima di tutto per iniziare all’inizio per tornare al punto brevemente successivamente in precedenza comunque in tutto infine in ogni modo nel complesso come è noto come è stato detto in precedenza dopodiché in conclusione ricapitolando in breve come ho detto

La vittima deve essere informata dalle forze dell’ordine sui Centri Antiviolenza presenti nel luogo di residenza

Stalking

Il reato di stalking comprende tutte quelle molestie e quei comportamenti assillanti e ossessivi che inducono la vittima in uno stato di soggezione psicologica al fine di ricercare un contatto personale e intrusivo nella vita privata altrui.

Oggi sono previste anche misure cautelari volte a fronteggiare i casi di stalking quali, ad esempio, l’ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima ( art. 282 ter c.p.p.), l’obbligo di comunicare tale ordine alla P.S. al fine di una eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla persona offesa ed ai servizi sociali.

Inoltre, la vittima, deve essere informata, dalle forze dell’ordine, sui Centri Antiviolenza presenti nel luogo di residenza della vittima stessa e, se richiesto, messa in contatto con detti centri.

In ambito civilistico lo stalking potrebbe tranquillamente essere assimilato al c.d. Mobbing

Con il termine mobbing si identifica una serie di comportamenti violenti (per lo più abusi psicologici, vessazioni, angherie, …) da parte di uno o più persone ai danni di un altro individuo, appartenente allo stesso gruppo, finalizzati all’auto allontanamento spontaneo dal medesimo.

Tale pratica è, solitamente, condotta negli ambienti di lavoro, ma non solo. Il mobbing può essere esercitato anche in famiglia, a scuola e nella società in generale.

Sul luogo di lavoro, il mobbing è finalizzato ad indurre la vittima a lasciare da sé il posto di lavoro, senza ricorrere al licenziamento; questo avviene mediante la vessazione sistematica di un dipendente o di un collega con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica.

Quanto al risarcimento del danno questo è generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza nei limiti del danno biologico, non anche del danno morale se la condotta non costituisce anche reato. In ogni caso, il mobbing deve aver procurato una delle malattie appositamente riconosciute in ambito medico.

D’altro canto, è da dire che non tutte le angherie patite sul luogo di lavoro possono qualificarsi come mobbing e, quindi, giustificare una richiesta di risarcimento danni.
Per disincentivare azioni legali pretestuose, in mancanza di una normativa specifica, la Corte di Cassazione (sentenza n. 10037/2015) ha individuato dei criteri per riconoscere il “vero mobbing”. Perché si configuri il mobbing è necessario che: le vessazioni avvengano sul luogo di lavoro; non siano episodiche, ma reiterate e molteplici; siano finalizzate a minare la comunicazione, all’isolamento sistematico, alle variazioni delle mansioni lavorative, agli attacchi alla reputazione, alle violenze o alle minacce. E’ necessario, inoltre, l’intento persecutorio, ovvero la volontà di tormentare il lavoratore.

In famiglia la pratica del mobbing è condotta con la finalità di delegittimare uno dei coniugi, estromettendolo dai poteri decisionali riguardanti la famiglia e, nello specifico, i figli.

A scuola il mobbing si confonde spesso con il bullismo tra i compagni di classe.

Esiste ancheuna forma di mobbing verticale dall’alto: dell’insegnante nei confronti dell’alunno, mediante espressioni ripetutamente denigratorie, provvedimenti disciplinari persecutori, valutazioni e giudizi ingiustificatamente negativi.

Meno conosciuto è il mobbing degli studenti nei confronti degli insegnanti ritenuti deboli e non in grado di mantenere la disciplina in classe.

Il mobbing riceve una tutela di natura civilistica, volta ad ottenere il risarcimento del danno, ed anche una di natura penale laddove integri, contestualmente, fatti di reato. Ovviamente, per tale ultima ipotesi sarà sempre possibile la costituzione di parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Per contro gli “atti persecutori”, indicati in gergo con la parola anglosassone stalking (letteralmente significa “fare la posta”) sono un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come “sindrome del molestatore assillante” e, seppur articolato in una moltitudine di dettagli, è possibile descriverne i contorni generali

I protagonisti principali sono:

  • il “persecutore” o molestatore assillante (l’attore),
  • la vittima
  • la relazione “forzata” e controllante che si stabilisce tra i due soggetti e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda (la vittima), provocando un continuo stato di ansia e paura.

La paura e la preoccupazione risultano, quindi, elementi fondanti e imprescindibili della “sindrome del molestatore assillante” per configurarla concretamente e darne la connotazione soggettiva che gli è propria.

I comportamenti persecutori sono definiti come “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”.

Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.

Lo stalking può presentare una durata variabile; da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni.

Un primo passo che può azionare la vittima consiste nella richiesta di ammonimento al Questore che, ricorrendone i presupposti, emette un decreto di ammonimento (solitamente orale) nei confronti dello stalker.

Un secondo step, che attua un livello di tutela maggiore, è dato dall’atto di denuncia – querela. A differenza delle altre ipotesi criminose, la querela per stalking può essere sporta entro 6 mesi (e non 3 mesi) dalla commissione dei fatti.

Lo Studio assiste le vittime mediante la predisposizione di querele, istanze, costituzioni di parte civile e richieste risarcitorie, nonché, gli indagati o gli imputati da immaginari stalkerizzati o da processi irregolari.